Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2015
Per il periodo restante dell'anno contingentale in corso 2015/2016 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 novembre 2015. Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 1,175948. I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.
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