Art. 9 · Pubblicazione dell'avviso

Art. 9

Pubblicazione dell'avviso

In vigore dal 30 nov 2015
Pubblicazione dell'avviso 1.   Se uno Stato membro si avvale della possibilità, offerta dall', paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, di esigere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato messo a disposizione e dove può essere ottenuto dal pubblico, l'avviso è pubblicato su un giornale che soddisfa i requisiti per la pubblicazione dei prospetti di cui all' del presente regolamento. Se l'avviso si riferisce ad un prospetto pubblicato ai soli fini dell'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in cui sono già ammessi strumenti finanziari della stessa classe, l'avviso può in alternativa essere pubblicato nel bollettino di detto mercato regolamentato, sia esso in forma cartacea o elettronica. 2.   L'avviso è pubblicato entro il giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del prospetto, conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. 3.   L'avviso contiene le informazioni seguenti: a) la denominazione dell'emittente; b) il tipo, la classe e l'ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e/o per i quali è chiesta l'ammissione alla negoziazione, purché questi elementi siano noti al momento della pubblicazione dell'avviso; c) il calendario previsto dell'offerta/dell'ammissione alla negoziazione; d) la dichiarazione che indica l'avvenuta pubblicazione del prospetto e il luogo in cui è possibile ottenerlo; e) l'indirizzo al quale la copia cartacea è disponibile al pubblico e il periodo di tempo per il quale rimarrà a disposizione; f) la data.
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