Art. 6 · Pubblicazione del prospetto in forma elettronica

Art. 6

Pubblicazione del prospetto in forma elettronica

In vigore dal 30 nov 2015
Pubblicazione del prospetto in forma elettronica 1.   Il prospetto pubblicato in forma elettronica in conformità all', paragrafo 2, lettera c), d) o e), della direttiva 2003/71/CE, sia esso un unico documento o articolato in documenti distinti, presenta le caratteristiche seguenti: a) è facilmente accessibile una volta entrati nel sito web; b) è in un formato elettronico che permette la ricerca al suo interno e che non consente modifiche; c) non contiene collegamenti ipertestuali, se non quelli agli indirizzi elettronici ai quali sono reperibili le informazioni incluse mediante riferimento; d) può essere scaricato e stampato. 2.   Il prospetto contenente informazioni incluse mediante riferimento pubblicato in forma elettronica riporta collegamenti ipertestuali a ciascun documento in cui figurano tali informazioni o a ciascuna pagina web in cui tale documento è pubblicato. 3.   Se il prospetto per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari è messo a disposizione sul sito web dell'emittente, dell'intermediario finanziario o del mercato regolamentato, l'emittente, l'intermediario finanziario o il mercato regolamentato adotta misure per impedire che siano sollecitati i residenti degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'offerta al pubblico di strumenti finanziari non ha luogo, ad esempio inserendo un avviso che precisi i destinatari dell'offerta. 4.   L'accesso al prospetto pubblicato in forma elettronica non è condizionato: a) al completamento di una procedura di registrazione; b) all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica; c) al pagamento di una commissione.
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