Art. 3 · Modifiche della bozza di prospetto

Art. 3

Modifiche della bozza di prospetto

In vigore dal 30 nov 2015
Modifiche della bozza di prospetto 1.   Una volta presentata all'autorità competente dello Stato membro di origine la prima bozza di prospetto, qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenti successivamente altre bozze del prospetto, le bozze successive mostrano gli interventi di revisione evidenziando tutte le modifiche rispetto alla precedente bozza pulita del prospetto presentata all'autorità competente. In caso di modifiche limitate è considerata accettabile la presentazione di estratti della bozza di prospetto che mostrino tutti gli interventi di revisione e le rispettive modifiche rispetto alla bozza precedente. Una bozza pulita del prospetto è sempre presentata contestualmente alla bozza in cui sono evidenziate tutte le modifiche inserite. Qualora difficoltà tecniche legate all'evidenziazione delle modifiche nel prospetto impediscano all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di assolvere l'obbligo di cui al primo comma, ciascuna modifica rispetto alla bozza precedente del prospetto è indicata per iscritto all'autorità competente dello Stato membro d'origine. 2.   Laddove l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, in conformità all', paragrafo 2, che, a suo giudizio, la bozza di prospetto non risponde al requisito della completezza, compreso in termini di coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite, la successiva bozza di prospetto presentata è corredata di una spiegazione che illustra in che modo sono state colmate le lacune segnalate dall'autorità nazionale competente. Se le modifiche apportate alla precedente bozza di prospetto presentata si spiegano da sé o se è evidente che colmano le carenze segnalate dall'autorità competente, è considerata sufficiente l'indicazione dei punti in cui sono state inserite le modifiche atte a colmare tali carenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:301:oj#art-3