Art. 2 · Presentazione della domanda di approvazione

Art. 2

Presentazione della domanda di approvazione

In vigore dal 30 nov 2015
Presentazione della domanda di approvazione 1.   L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenta all'autorità competente, per via elettronica, tutte le bozze del prospetto in un formato elettronico che permette la ricerca al suo interno. All'atto della presentazione della prima bozza di prospetto è indicato un referente a cui l'autorità competente può inviare le comunicazioni per iscritto e per via elettronica. 2.   Contestualmente alla prima bozza di prospetto presentata all'autorità competente o nel corso della procedura d'esame del prospetto, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato presenta anche, in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno: a) su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 809/2004 o di propria iniziativa, una tabella di corrispondenza che indichi anche gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XXX del regolamento (CE) n. 809/2004 omessi dal prospetto in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. Laddove non sia presentata la tabella di corrispondenza e laddove nella bozza di prospetto l'ordine degli elementi di informazione non coincida con l'ordine previsto negli allegati del regolamento (CE) n. 809/2004, la bozza di prospetto reca a margine annotazioni che permettono di stabilire la corrispondenza tra le varie sezioni del prospetto e i pertinenti obblighi d'informativa. Il prospetto annotato a margine è corredato di un documento che specifica tutti gli elementi di informazione previsti nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 809/2004 che sono stati omessi dal prospetto in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione; b) laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato domandi all'autorità competente dello Stato membro d'origine di autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, una richiesta motivata in tal senso; c) laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato domandi all'autorità competente dello Stato membro d'origine di trasmettere all'autorità competente dello Stato membro ospitante, all'atto dell'approvazione del prospetto, un certificato di approvazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, una richiesta motivata in tal senso; d) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, a meno che non siano già state approvate dalla medesima autorità competente o depositate presso di essa a norma dell' della direttiva 2003/71/CE; e) qualsiasi altra informazione che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha motivi ragionevoli di ritenere necessaria ai fini dell'esame e da essa espressamente richiesta a tal fine.
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