Art. 12 · Coerenza ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE

Art. 12

Coerenza ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE

In vigore dal 30 nov 2015
Coerenza ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE Le informazioni sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato diffuse oralmente o per iscritto, a fini pubblicitari o per altri scopi, non: a) contraddicono le informazioni contenute nel prospetto; b) rimandano ad informazioni che contraddicano quelle contenute nel prospetto; c) presentano una visione materialmente distorta delle informazioni contenute nel prospetto, tra l'altro omettendone i lati negativi o dando loro minore risalto rispetto ai lati positivi; d) riportano misurazioni alternative delle prestazioni dell'emittente, a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto. Ai fini delle lettere da a) a d), per «informazioni contenute nel prospetto» s'intendono le informazioni riportate nel prospetto, se già pubblicato, o le informazioni da includere nel prospetto, se sarà pubblicato in data successiva. Ai fini della lettera d), per «misurazioni alternative delle prestazioni» s'intendono le misurazioni delle prestazioni sotto forma di misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi di cassa diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dall'applicabile disciplina sull'informativa finanziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:301:oj#art-12