Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 2015
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità; Francia 12 unità; b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna 6 unità. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.
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