Art. 1
In vigore dal 30 nov 2015
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
a)
all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro intestati all'Ufficio;»
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
pagamento per via elettronica, tramite carta di pagamento o addebito diretto.»,
b)
all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 3:
«3. Se, effettuate ricerche presso la banca interessata, non si può stabilire l'identità della persona che ha effettuato il pagamento e l'importo non può essere rimborsato ad una persona precisa, l'importo è attribuito alle “altre entrate” entro i termini delle disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio di cui all'articolo 112 del regolamento di base, adottate dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.»,
c)
l'articolo 7 è così modificato:
i)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo “il richiedente”) è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.
Il richiedente è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 650 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.
2. Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 del presente regolamento entro il giorno della presentazione della domanda, presso l'Ufficio o presso una delle sezioni distaccate istituite o uno degli organismi nazionali incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.»
ii)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 150 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»,
d)
all'articolo 8, paragrafo 5, è inserita la seguente frase:
«L'importo della tassa è determinato dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione ed è pubblicato nel bollettino dell'Ufficio.»,
e)
all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa,
f)
l'articolo 13 è soppresso,
g)
all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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