Art. 9
Contenuto e aggiornamento dell'elenco dell'Unione
In vigore dal 25 nov 2015
Contenuto e aggiornamento dell'elenco dell'Unione
1. La Commissione autorizza un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione in conformità delle norme stabilite:
a)
agli e, se del caso, all'; oppure
b)
agli articoli da 14 a 19.
2. L'autorizzazione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 consistono in una delle seguenti opzioni:
a)
aggiunta di un nuovo alimento all'elenco dell'Unione;
b)
eliminazione di un nuovo alimento dall'elenco dell'Unione;
c)
aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche, delle condizioni d'uso, dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato associati all'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione.
3. L'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 2 include le specifiche del nuovo alimento e ove pertinenti:
a)
le condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato compreso, in particolare, ogni eventuale obbligo necessario a evitare, principalmente, possibili effetti nocivi per particolari gruppi della popolazione, il superamento di livelli massimi di assunzione e i rischi in caso di consumo eccessivo;
b)
requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura, destinati ad informare i consumatori finali su qualsiasi specifica caratteristica o proprietà dell'alimento, quali la composizione, il valore o gli effetti nutritivi e l'uso previsto dell'alimento, che rende un nuovo alimento non più equivalente a un alimento esistente; oppure ad informarli sulle implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione;
c)
obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato, a norma dell'.
Storico versioni
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