Art. 7
Condizioni generali per l'inserimento di nuovi alimenti nell'elenco dell'Unione
In vigore dal 25 nov 2015
Condizioni generali per l'inserimento di nuovi alimenti nell'elenco dell'Unione
La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:
a)
in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
b)
l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
c)
se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
Storico versioni
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