Art. 6
Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati
In vigore dal 25 nov 2015
Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati
1. La Commissione istituisce e aggiorna un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione a norma degli («l'elenco dell'Unione»).
2. Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d'uso e ai requisiti di etichettatura ivi specificati.
Storico versioni
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