Art. 5
Competenza di esecuzione concernente la definizione di nuovo alimento
In vigore dal 25 nov 2015
Competenza di esecuzione concernente la definizione di nuovo alimento
La Commissione può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, mediante atti di esecuzione, se uno specifico alimento rientra nella definizione di nuovo alimento di cui all', paragrafo 2, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:2283:oj#art-5