Art. 29 · Sanzioni

Art. 29

Sanzioni

In vigore dal 25 nov 2015
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o gennaio 2018 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.
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