Art. 26 · Procedura di autorizzazione in caso di tutela dei dati

Art. 26

Procedura di autorizzazione in caso di tutela dei dati

In vigore dal 25 nov 2015
Procedura di autorizzazione in caso di tutela dei dati 1.   Su richiesta del richiedente, purché suffragata da informazioni adeguate e verificabili incluse nella domanda di cui all', paragrafo 1, le nuove prove o i nuovi dati scientifici a sostegno della domanda non devono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di autorizzazione del nuovo alimento senza il consenso del richiedente iniziale. 2.   La tutela dei dati è concessa dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le nuove prove o i nuovi dati scientifici sono stati indicati come protetti da proprietà industriale dal richiedente iniziale al momento in cui è stata presentata la prima domanda; b) il richiedente iniziale aveva diritto esclusivo di riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale al momento in cui è stata presentata la prima domanda; e c) il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità e autorizzato se il richiedente iniziale non avesse presentato le prove o i dati scientifici protetti da proprietà industriale. Tuttavia, il richiedente iniziale può concordare con il richiedente successivo la possibilità di utilizzare tali prove e dati scientifici. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle notifiche e alle domande relative all'immissione sul mercato dell'Unione di alimenti tradizionali da paesi terzi.
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