Art. 24 · Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

Art. 24

Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

In vigore dal 25 nov 2015
Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato La Commissione può, per motivi di sicurezza alimentare e tenendo conto del parere dell'Autorità, prevedere obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato. Tali obblighi possono comprendere, a seconda dei casi, l'identificazione dei pertinenti operatori del settore alimentare.
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