Art. 20
Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi
In vigore dal 25 nov 2015
Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi
Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
a)
al contenuto, alla compilazione e alla presentazione delle notifiche di cui all' e delle domande di cui all';
b)
alle modalità di verifica tempestiva della validità di tali notifiche e domande;
c)
agli accordi in merito allo scambio di informazioni con gli Stati membri e con l'Autorità per la presentazione di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza, di cui all', paragrafo 2;
d)
alla natura delle informazioni da includere nel parere dell'Autorità di cui all'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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