Art. 14
Notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo
In vigore dal 25 nov 2015
Notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo
Anziché seguire la procedura di cui all', un richiedente che intenda immettere sul mercato dell'Unione un alimento tradizionale da un paese terzo può scegliere di presentare una notifica di tale intenzione alla Commissione.
Tale notifica contiene le seguenti informazioni:
a)
il nome e il domicilio del richiedente;
b)
il nome e la descrizione dell'alimento tradizionale;
c)
la composizione dettagliata dell'alimento tradizionale;
d)
il paese o i paesi d'origine dell'alimento tradizionale;
e)
la documentazione relativa alla storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo;
f)
una proposta relativa alle condizioni d'uso previsto e ai requisiti specifici di etichettatura che non inducano in errore i consumatori o una motivazione verificabile che illustri le ragioni per cui tali elementi non sono necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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