Art. 11 · Parere dell'Autorità

Art. 11

Parere dell'Autorità

In vigore dal 25 nov 2015
Parere dell'Autorità 1.   Laddove chieda un parere all'Autorità, la Commissione trasmette a quest'ultima la domanda valida senza indugio ed entro un mese dalla verifica della validità della domanda. L'Autorità adotta il proprio parere entro nove mesi dalla data di ricezione di una domanda valida. 2.   Nel valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, l'Autorità, se opportuno, considera se: a) la sicurezza del nuovo alimento in esame è pari a quella degli alimenti che rientrano in una categoria comparabile già presente sul mercato dell'Unione; b) la composizione del nuovo alimento e le condizioni d'uso non presentano un rischio di sicurezza per la salute umana nell'Unione; c) se un nuovo alimento destinato a sostituirne un altro non ne differisca in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale. 3.   L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente. 4.   Il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l'Autorità domandi al richiedente informazioni aggiuntive. L'Autorità precisa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale è necessario fornire tali informazioni aggiuntive e ne informa la Commissione. Se la Commissione non solleva obiezioni alla proroga entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell'informazione da parte dell'Autorità, il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga. 5.   Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non sono fornite all'Autorità entro il termine prorogato di cui al medesimo paragrafo, l'Autorità elabora il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili. 6.   Quando un richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni aggiuntive, trasmette tali informazioni all'Autorità. In tal caso l'Autorità emette il proprio parere entro il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1. 7.   L'Autorità mette a disposizione della Commissione e degli Stati membri le informazioni aggiuntive fornite a norma dei paragrafi 4 e 6.
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