Art. 9
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 nov 2015
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a)
ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all', un documento contenente la programmazione pluriennale e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;
b)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di CEPOL ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di CEPOL a norma del capo IV;
c)
adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di CEPOL e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
d)
adotta le regole finanziarie applicabili a CEPOL conformemente all';
e)
adotta una strategia interna antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f)
adotta norme interne per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, ai membri del comitato di selezione e ai membri di un comitato scientifico per la formazione;
g)
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all', in base a un'analisi delle esigenze;
h)
adotta il proprio regolamento interno;
i)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale CEPOL, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
j)
adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
k)
assicura, se del caso, una capacità di audit interno;
l)
adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità;
m)
nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell';
n)
nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio dei suoi compiti;
o)
se del caso e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, decide di istituire un comitato scientifico per la formazione conformemente all' e nomina i suoi membri conformemente all', paragrafo 2;
p)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
q)
prende tutte le decisioni, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;
r)
autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all';
s)
adotta programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento;
t)
adotta, se del caso, altre norme interne.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo dei poteri dell'autorità che ha i poteri di nomina e qualunque altra sotto delega di tali poteri, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Storico versioni
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