Art. 9 · Funzioni del consiglio di amministrazione

Art. 9

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 nov 2015
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione: a) ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all', un documento contenente la programmazione pluriennale e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo; b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di CEPOL ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di CEPOL a norma del capo IV; c) adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di CEPOL e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica; d) adotta le regole finanziarie applicabili a CEPOL conformemente all'; e) adotta una strategia interna antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; f) adotta norme interne per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, ai membri del comitato di selezione e ai membri di un comitato scientifico per la formazione; g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all', in base a un'analisi delle esigenze; h) adotta il proprio regolamento interno; i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale CEPOL, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»); j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari; k) assicura, se del caso, una capacità di audit interno; l) adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità; m) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'; n) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio dei suoi compiti; o) se del caso e tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse finanziarie, decide di istituire un comitato scientifico per la formazione conformemente all' e nomina i suoi membri conformemente all', paragrafo 2; p) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); q) prende tutte le decisioni, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica; r) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'; s) adotta programmi, moduli di formazione e metodi di apprendimento comuni e qualsiasi altro strumento didattico o di apprendimento; t) adotta, se del caso, altre norme interne. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. 3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo dei poteri dell'autorità che ha i poteri di nomina e qualunque altra sotto delega di tali poteri, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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