Art. 8
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 nov 2015
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto e delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
4. Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
Storico versioni
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