Art. 8 · Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 8

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 nov 2015
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto. 2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza. 3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto e delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione. 4.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
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