Art. 6 · Unità nazionali CEPOL

Art. 6

Unità nazionali CEPOL

In vigore dal 25 nov 2015
Unità nazionali CEPOL 1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale, che costituisce l'organo di collegamento con CEPOL all'interno della sua rete di istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto negli Stati membri. 2.   Le unità nazionali sono preposte allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. In particolare, esse: a) forniscono a CEPOL le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; b) contribuiscono all'effettiva comunicazione e cooperazione di CEPOL con tutti gli istituti di formazione pertinenti, compresi gli istituti di ricerca pertinenti negli Stati membri; c) contribuiscono all'elaborazione dei programmi di lavoro, dei calendari annuali e del sito web di CEPOL e li promuovono; d) rispondono alle richieste di informazioni e consulenza di CEPOL; e) organizzano e coordinano in modo tempestivo e trasparente le opportune nomine di partecipanti e di esperti per le attività a livello nazionale; f) coordinano lo svolgimento di attività e le riunioni all'interno del rispettivo Stato membro; g) forniscono supporto nell'istituzione e nell'attuazione di programmi di scambio per i funzionari delle autorità di contrasto; h) promuovono l'uso della rete elettronica di CEPOL per la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto. 3.   Su richiesta del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo o di propria iniziativa, i rappresentanti delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per quanto riguarda le questioni operative e formative di CEPOL. Essi in particolare esaminano ed elaborano proposte volte a migliorare l'efficacia di CEPOL sul piano operativo e incoraggiano l'impegno degli Stati membri. 4.   Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della sua unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale e alle proprie risorse.
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