Art. 6
Unità nazionali CEPOL
In vigore dal 25 nov 2015
Unità nazionali CEPOL
1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale, che costituisce l'organo di collegamento con CEPOL all'interno della sua rete di istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto negli Stati membri.
2. Le unità nazionali sono preposte allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. In particolare, esse:
a)
forniscono a CEPOL le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
b)
contribuiscono all'effettiva comunicazione e cooperazione di CEPOL con tutti gli istituti di formazione pertinenti, compresi gli istituti di ricerca pertinenti negli Stati membri;
c)
contribuiscono all'elaborazione dei programmi di lavoro, dei calendari annuali e del sito web di CEPOL e li promuovono;
d)
rispondono alle richieste di informazioni e consulenza di CEPOL;
e)
organizzano e coordinano in modo tempestivo e trasparente le opportune nomine di partecipanti e di esperti per le attività a livello nazionale;
f)
coordinano lo svolgimento di attività e le riunioni all'interno del rispettivo Stato membro;
g)
forniscono supporto nell'istituzione e nell'attuazione di programmi di scambio per i funzionari delle autorità di contrasto;
h)
promuovono l'uso della rete elettronica di CEPOL per la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto.
3. Su richiesta del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo o di propria iniziativa, i rappresentanti delle unità nazionali si riuniscono regolarmente per quanto riguarda le questioni operative e formative di CEPOL. Essi in particolare esaminano ed elaborano proposte volte a migliorare l'efficacia di CEPOL sul piano operativo e incoraggiano l'impegno degli Stati membri.
4. Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della sua unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale e alle proprie risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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