Art. 32
Valutazione e riesame
In vigore dal 25 nov 2015
Valutazione e riesame
1. Entro il 1o luglio 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione garantisce che sia eseguita una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di CEPOL e delle sue pratiche di lavoro.
2. La Commissione presenta la relazione di valutazione al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sulla relazione di valutazione entro un mese dalla data del ricevimento della stessa. La Commissione presenta poi la relazione di valutazione finale, corredata delle conclusioni della Commissione, e le osservazioni del consiglio di amministrazione in un allegato, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
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