Art. 29 · Lotta antifrode

Art. 29

Lotta antifrode

In vigore dal 25 nov 2015
Lotta antifrode 1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), tra il 1o luglio 2016 e il 31 dicembre 2016, CEPOL aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (11) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale CEPOL utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo. 2.   La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da CEPOL. 3.   L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da CEPOL. Tali indagini sono svolte conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12). 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione, le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di CEPOL contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3 in base alle rispettive competenze.
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