Art. 23 · Direttore esecutivo

Art. 23

Direttore esecutivo

In vigore dal 25 nov 2015
Direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di CEPOL ai sensi dell', lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, sulla base di un elenco ristretto di almeno tre candidati proposto da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto di membri designati dagli Stati membri e dalla Commissione. Il comitato di selezione stila questo elenco ristretto partendo da un elenco di tutti i candidati, identificati dalla Commissione in modo trasparente, i cui profili corrispondono ai requisiti che sono previsti per la funzione descritti in un avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione trasmette al comitato di selezione copia di tutte le candidature ricevute in relazione al posto vacante. Per la conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, CEPOL è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. 3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di CEPOL. 4.   Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di quattro anni. In tal caso, il direttore esecutivo non partecipa a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 5.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico su decisione del consiglio di amministrazione. 6.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
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