Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«funzionari delle autorità di contrasto», il personale della polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, quale definito dai singoli Stati membri, che è preposto, e il personale degli organismi dell'Unione che hanno compiti connessi e:
a)
alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione; o
b)
alla gestione delle crisi e al mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano;
2)
«organismi dell'Unione», le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TUE e dal TFUE, o sulla base dei medesimi;
3)
«organizzazioni internazionali», gli organismi e gli enti di diritto internazionale pubblico a questi subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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