Art. 18 · Stesura del bilancio

Art. 18

Stesura del bilancio

In vigore dal 25 nov 2015
Stesura del bilancio 1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. 2.   Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. 3.   Entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di CEPOL. 4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione. 5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE. 6.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a CEPOL. 7.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di CEPOL. 8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di CEPOL. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. 9.   Ai progetti riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio di CEPOL, si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (7).
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