Art. 16 · Disposizioni generali, obiettivo e compiti

Art. 16

Disposizioni generali, obiettivo e compiti

In vigore dal 25 nov 2015
Disposizioni generali, obiettivo e compiti 1.   Quando istituito dal consiglio di amministrazione, il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che assicura la qualità scientifica del lavoro di formazione di CEPOL. 2.   Il comitato scientifico per la formazione è composto da accademici di alto livello e professionisti preposti all'azione di contrasto competenti nelle materie contemplate dall'. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato scientifico per la formazione secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.   Il consiglio di amministrazione incarica il comitato scientifico per la formazione, fra l'altro, dei seguenti compiti: a) consigliare il direttore esecutivo ai fini della stesura della programmazione pluriennale e dei programmi di lavoro annuali e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la loro coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti; b) fornire pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza; c) fornire pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici; d) svolgere qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di CEPOL, richiesto dal consiglio di amministrazione o dal direttore esecutivo. 4.   All'atto dell'istituzione del comitato scientifico per la formazione, il consiglio di amministrazione ne decide la composizione, il mandato dei membri, la frequenza delle riunioni e il regolamento interno, comprese le modalità di votazione.
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