Art. 14
Compiti del direttore esecutivo
In vigore dal 25 nov 2015
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di CEPOL. Risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o alcun altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di CEPOL.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a CEPOL dal presente regolamento e in particolare gli spetta:
a)
assicurare la gestione corrente di CEPOL;
b)
presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di CEPOL e, se necessario, alla loro modifica;
c)
attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
d)
elaborare il progetto di programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuali e presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
e)
attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;
f)
elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
g)
redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;
h)
elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;
i)
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
j)
elaborare un progetto di strategia antifrode di CEPOL e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;
k)
predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a CEPOL;
l)
predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di CEPOL ed eseguire il bilancio;
m)
assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;
n)
svolgere altri compiti a norma del presente regolamento.
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