Art. 13 · Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

Art. 13

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 nov 2015
Modalità di votazione del consiglio di amministrazione 1.   Fatti salvi l', paragrafo 1, lettere a) e b), l', paragrafo 2, l', l', paragrafo 6, e l', paragrafo 2, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri. 2.   Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro votante, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. 3.   Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione. 4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
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