Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 nov 2015
Le autorità doganali prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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