Art. 1
In vigore dal 25 nov 2015
È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2014, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13) spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Daechang Steel Co. Ltd. debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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