Art. 99
Validità dell’attestazione di origine
In vigore dal 24 nov 2015
Validità dell’attestazione di origine
(, paragrafo 1, del codice)
1. Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta.
2. L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.
3. L’attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
a)
sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;
b)
sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e
c)
sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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