Art. 92 · Disposizioni generali sull’attestazione di origine

Art. 92

Disposizioni generali sull’attestazione di origine

In vigore dal 24 nov 2015
Disposizioni generali sull’attestazione di origine (, paragrafo 1, del codice) 1.   Un’attestazione di origine può essere compilata al momento in cui l’esportazione verso l’Unione è effettivamente realizzata o quando è certo che sarà realizzata. Se i prodotti in questione sono considerati originari del paese beneficiario di esportazione o di un altro paese beneficiario in conformità dell’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l’attestazione di origine è compilata dall’esportatore nel paese beneficiario di esportazione. Se i prodotti in questione sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione o dopo essere stati sottoposti unicamente alle operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e hanno pertanto conservato la loro origine in conformità dell’, paragrafo 4, terzo comma, e dell’, paragrafo 6, terzo comma, del medesimo regolamento, l’attestazione di origine è compilata dall’esportatore nel paese beneficiario di origine. 2.   L’attestazione di origine può anche essere compilata dopo l’esportazione dei prodotti interessati («attestazione retroattiva»). Tale attestazione di origine retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall’importazione. In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l’attestazione di origine può essere compilata retroattivamente dall’esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o in Turchia. 3.   L’attestazione di origine è fornita dall’esportatore al proprio cliente stabilito nell’Unione e contiene i dati specificati nell’allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo. Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l’identificazione dell’esportatore interessato e delle merci in questione. 4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell’Unione ai fini del cumulo bilaterale.
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