Art. 89 · Radiazione dall’elenco degli esportatori registrati

Art. 89

Radiazione dall’elenco degli esportatori registrati

In vigore dal 24 nov 2015
Radiazione dall’elenco degli esportatori registrati (, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione. 2.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci nell’ambito dell’SPG o non intendono più esportare merci nell’ambito di tale sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro. 3.   Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l’esportatore registrato: a) non esiste più; b) non soddisfa più le condizioni per l’esportazione delle merci nell’ambito dell’SPG; c) ha informato l’autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell’ambito dell’SPG; d) per dolo o colpa compila o fa compilare un’attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale. 4.   L’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l’esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione. 5.   La revoca della registrazione ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l’esportatore registrato sia informato della revoca. 6.   L’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l’esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto. 7.   In caso di revoca della registrazione l’esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale. 8.   La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L’esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione. 9.   Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all’ del presente regolamento. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all’autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione. 10.   I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall’autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all’anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.
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