Art. 86
Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato
In vigore dal 24 nov 2015
Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato
(, paragrafo 1, del codice)
1. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente.
La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06.
2. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell’Unione presenta domanda alle autorità doganali di cui trattasi. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06.
3. Ai fini dell’esportazione nell’ambito dell’SGP e dei sistemi di preferenze generalizzate con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.
Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all’esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell’esportazione nel quadro degli SGP dell’Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.
4. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.
5. Qualora l’esportatore sia rappresentato per l’espletamento delle formalità di esportazione e il rappresentante dell’esportatore sia a sua volta un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.
Storico versioni
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