Art. 85 · Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

Art. 85

Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati (, paragrafo 1, del codice) 1.   Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori stabiliti sui loro territori. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 3.   Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell’Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario. 4.   A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli esportatori dell’Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR. Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento. 5.   I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una attestazione di origine compilata dall’esportatore.
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