Art. 84
Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)
In vigore dal 24 nov 2015
Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)
(, paragrafo 1, del codice)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:
a)
sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;
b)
sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari come previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.
Storico versioni
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