Art. 83 · Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

Art. 83

Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

In vigore dal 24 nov 2015
Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati (, paragrafo 1, del codice) 1.   I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’SPG secondo quanto indicato alla presente sottosezione. 2.   Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o all’ della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti: a) informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati; b) periodo di conservazione dei dati. Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all’allegato 22-06. 3.   Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati. La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l’esportatore registrato possa far valere i suoi diritti. 4.   I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell’allegato 22-06 e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati. 5.   Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati. 6.   I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. 7.   Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata. Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell’esportatore registrato. Se l’esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati. 8.   Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione. Ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-83