Art. 81
Data di applicazione di talune disposizioni
In vigore dal 24 nov 2015
Data di applicazione di talune disposizioni
(, paragrafo 1, del codice)
1. Gli , da 78 a 80, da 82 a 93, da 99 a 107, 108, 109 e 112 del presente regolamento si applicano all’esportazione di merci da parte degli esportatori registrati nell’ambito del sistema REX in un paese beneficiario a partire dalla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori nell’ambito di tale sistema. Con riguardo agli esportatori dell’Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
2. Gli , da 74 a 77, da 94 a 98 e da 110 a 112 del presente regolamento si applicano all’esportazione di merci da parte degli esportatori che non sono registrati nell’ambito del sistema REX in un paese beneficiario. Con riguardo agli esportatori dell’Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2017.
Storico versioni
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