Art. 8
Procedura generale per il diritto a essere sentiti
In vigore dal 24 nov 2015
Procedura generale per il diritto a essere sentiti
(, paragrafo 6, del codice)
1. La comunicazione di cui all’, paragrafo 6, del codice:
a)
include un riferimento ai documenti e alle informazioni su cui le autorità doganali intendono basare la propria decisione;
b)
indica il termine entro il quale l’interessato deve esprimere il suo punto di vista a partire dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta;
c)
include un riferimento al diritto dell’interessato di accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera a) in conformità delle disposizioni applicabili.
2. Se l’interessato fornisce il suo punto di vista prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali possono procedere all’adozione della decisione, a meno che l’interessato non manifesti simultaneamente l’intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista entro il termine stabilito.
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