Art. 78 · Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca

Art. 78

Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca

In vigore dal 24 nov 2015
Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca (, paragrafo 1, del codice) 1.   L’SPG si applica: a) alle merci che soddisfano i requisiti della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 esportate da un esportatore registrato; b) a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR. 2.   Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un’attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.
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