Art. 74 · Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A

Art. 74

Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A (, paragrafo 1, del codice) 1.   Il certificato di origine, modulo A, è rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all’esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A. Il certificato di origine, modulo A, è redatto utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08. 2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell’esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l’esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; oppure c) la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A, ad eccezione dei casi in cui il certificato di origine, modulo A, non è stato accettato per motivi tecnici. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura «Issued retrospectively», «Délivré à posteriori» o «Emitido a posteriori». 4.   In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l’esportatore può chiedere alle autorità competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura «Duplicate», «Duplicata» o «Duplicado», la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell’originale. 5.   Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato. 6.   Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura «Unione» o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell’esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.
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