Art. 71 · Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura

Art. 71

Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura

In vigore dal 24 nov 2015
Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura (, paragrafo 1, del codice) 1.   I paesi beneficiari osservano o fanno osservare: a) le norme relative all’origine dei prodotti esportati, fissate nella sottosezione 2 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; b) le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A; c) le disposizioni relative all’uso delle dichiarazioni su fattura, da redigere in conformità dei requisiti di cui all’allegato 22-09; d) le disposizioni sugli obblighi di notifica di cui all’ del presente regolamento; e) le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all’, paragrafo 6, del codice. 2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o con gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare: a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri; b) fatti salvi gli del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine. 3.   Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un’autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell’origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l’Unione. 4.   Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema di preferenze generalizzate a condizione che siano esportate dal paese stesso a decorrere dalla data indicata all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 5.   Un paese o territorio che sia stato soppresso dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all’obbligo di cooperazione amministrativa di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato. 6.   Gli obblighi di cui al paragrafo 5 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.
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