Art. 70
Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX
In vigore dal 24 nov 2015
Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX
(, paragrafo 1, del codice)
1. Al fine di garantire la corretta applicazione dell’SPG i paesi beneficiari assumono l’impegno di:
a)
porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sottosezione e nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;
b)
garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:
a)
nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;
b)
fatti salvi gli del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.
3. Per poter applicare il sistema degli esportatori registrati, i paesi beneficiari presentano alla Commissione l’impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.
4. Un paese o territorio che sia stato soppresso dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) continua a essere assoggettato all’obbligo di cooperazione amministrativa di cui all’, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.
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