Art. 67 · Autorizzazione di esportatore autorizzato

Art. 67

Autorizzazione di esportatore autorizzato

In vigore dal 24 nov 2015
Autorizzazione di esportatore autorizzato (, paragrafo 1, del codice) 1.   Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell’origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione possono chiedere un’autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni. 2.   L’, paragrafo 1, lettera d), e gli del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, e gli del presente regolamento, relativi all’uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato. 3.   Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione o in misure adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di tali paesi o territori. 4.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell’origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale è preceduto dal codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione. 5.   La Commissione comunica ai paesi terzi interessati gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo delle prove dell’origine preferenziale presentate dagli esportatori autorizzati. 6.   Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi la forma richiesta per le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni di origine, tali dichiarazioni sono redatte in conformità al formulario di cui all’allegato 22-09. 7.   Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-67