Art. 66 · Verifica delle dichiarazioni del fornitore

Art. 66

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

In vigore dal 24 nov 2015
Verifica delle dichiarazioni del fornitore (, paragrafo 1, del codice) 1.   Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d’informazione INF 4 entro 120 giorni dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta di confermare l’origine dei prodotti in questione ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione trasmettono a quelle dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta tutte le informazioni e i documenti di cui dispongono, indicando i motivi che giustificano la loro indagine. 3.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta possono chiedere elementi di prova al fornitore o effettuare adeguate verifiche di tale dichiarazione. 4.   Le autorità doganali che hanno chiesto la verifica sono informate senza indugio dei risultati tramite il certificato d’informazione INF 4. 5.   In assenza di risposta entro 150 giorni dalla data di richiesta della verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’origine dei prodotti in questione, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta sulla base della dichiarazione del fornitore.
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