Art. 61
Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione
In vigore dal 24 nov 2015
Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione
(, paragrafo 1, del codice)
1. Nel fornire all’esportatore o all’operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione del fornitore.
Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all’ del presente regolamento.
2. La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione.
3. La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.
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