Art. 59
Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali
In vigore dal 24 nov 2015
Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali
( del codice)
1. Il controllo dei certificati di origine di cui all’ del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).
2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l’autenticità di un certificato di origine o l’esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l’origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell’ del codice, o entrambe le cose.
A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all’autorità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.
Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.
3. L’autorità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.
Se non è data risposta entro sei mesi dall’invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale per i prodotti in questione.
Storico versioni
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