Art. 51 · Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari

Art. 51

Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari

In vigore dal 24 nov 2015
Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari (, paragrafo 4, del codice) 1.   La Commissione procede alle assegnazioni nei giorni lavorativi. La Commissione può tuttavia decidere di non assegnare quantitativi in un dato giorno lavorativo a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate. 2.   I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari non possono essere assegnati prima del secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione della dichiarazione in dogana in cui il dichiarante ha presentato la richiesta di beneficiare del contingente tariffario. Ogni assegnazione da parte della Commissione tiene conto di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che non hanno ricevuto risposta, basate su dichiarazioni doganali accettate fino al secondo giorno lavorativo precedente il giorno dell’assegnazione e che le autorità doganali hanno trasmesso al sistema di cui all’ del presente regolamento. 3.   Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta. 4.   Se in un giorno di assegnazione la somma dei quantitativi di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che si riferiscono a dichiarazioni accettate alla stessa data è superiore al saldo disponibile del contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi relativi a tali richieste proporzionalmente alle quantità richieste. 5.   All’apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non assegna quantitativi nell’ambito di tale contingente tariffario prima dell’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell’atto dell’Unione che ha istituito il contingente tariffario.
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