Art. 50 · Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari

Art. 50

Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari

In vigore dal 24 nov 2015
Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari (, paragrafo 4, del codice) 1.   Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell’Unione relativa all’apertura del contingente tariffario. 2.   Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l’importo esatto per il quale è presentata la domanda.
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